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                | eccessivamente 
                    l’elenco completo dei candidati presenti nelle proprie 
                    liste (ad esempio, perché sitratta di inquisiti o di condannati; o per non mostrare il 
                    peso ridotto riservato, nonostante gli
 impegni pre-elettorali, alla rappresentanza femminile; o ancora 
                    per qualsivoglia altra ragione).
 4. La conoscibilità dei candidati come diritto 
                    dei cittadini e gli strumenti (minimi, de iure condito) per 
                    garantirlo
 Si pone, insomma, in altri termini, un problema di tutela 
                    di un diritto che in qualche misura sembra essere presupposto 
                    dall’art. 48 Cost. quando riconosce a tutti i cittadini 
                    il diritto di voto,
 ossia quello che i cittadini medesimi siano informati di chi, 
                    tra di loro, si è candidato alle elezioni della Camera 
                    e Senato, e per quali formazione politica.
 Se si va a vedere il manuale che l’OSCE (Organizzazione 
                    per la sicurezza e la cooperazione in Europa) ha predisposto 
                    per i suoi osservatori delle elezioni che si svolgono nelle 
                    diverse parti del
 pianeta (i quali, per la prima volta, sono ammessi anche ai 
                    seggi delle elezioni italiane, ai sensi dell’art. 3 
                    del citato decreto-legge n. 1 del 2006), si trova conferma 
                    di una interpretazione siffatta.
 L’OSCE ritiene essenziale, infatti, che i pubblici poteri 
                    informino non solo su quando, come e dove votare, ma che si 
                    soffermino altresì sulle scelte disponibili per l’elettore 
                    e sul significato di queste scelte nell’ambito del sistema 
                    politico; riconosce che i partiti politici e le organizzazioni 
                    civiche possono contribuire all’educazione dell’elettore 
                    e del cittadino, ma ritiene che sia responsabilità 
                    delle autorità, inclusa l’amministrazione che 
                    gestisce le elezioni (nel nostro caso, quella del Ministero 
                    dell’interno), assicurare che gli elettori ricevano 
                    un’informazione oggettiva, imparziale e tempestiva.
 Visto che l’Italia si è già discostata 
                    dall’indicazione proveniente dalla Commissione di Venezia 
                    istituita in seno al Consiglio d’Europa, e richiamata 
                    anche nel suddetto manuale, ai sensi della quale cambiamenti 
                    significativi nella legislazione elettorale non devono essere 
                    introdotti poco prima delle elezioni, salvo che ricorrano 
                    circostanze speciali e che su tali modifiche si registri un 
                    ampio consenso (cfr. F. Caporilli, La stabilità della 
                    legge elettorale ed i principi fondamentali del patrimonio 
                    elettorale europeo, in www.forumcostituzionale.it, 
                    18 ottobre 2005), non sembra certamente opportuno introdurre 
                    un ulteriore profilo problematico ancor prima che le operazioni 
                    elettorali abbiano avuto inizio.
 Del resto, nell’era della comunicazione globale, in 
                    cui si teorizza, e talvolta anche si pratica, un’amministrazione 
                    aperta ai cittadini, non paiono mancare, pur in assenza di 
                    espresse previsioni legislative, le forme per garantire, attraverso 
                    un’intelligente azione amministrativa e la cooperazione 
                    dei soggetti privati titolari dei mezzi di informazione, una 
                    ampia, corretta ed ufficiale conoscibilità dei nominativi 
                    dei candidati alla Camera ed al Senato.
 Basterebbe, 
                      ad esempio, che il sito internet del Ministero dell’interno 
                      rendesse note, in una sorta di “speciale elezioni”, 
                      le liste dei candidati presentate circoscrizione per circoscrizione; 
                      e che i grandi giornali, anche attraverso i loro siti, diffondessero 
                      tale informazione, rendendola così conoscibile per 
                      uno strato ancor più ampio di elettori.Certo, si tratterebbe di misure ancora insufficienti a garantire 
                      a tutti gli elettori il diritto a conoscere i candidati 
                      alle elezioni politiche, ma, in attesa di un complessivo 
                      ripensamento della materia, esse potrebbero perlomeno porre 
                      parziale rimedio a quello che sembra uno degli aspetti maggiormente 
                      criticabili delle nuove leggi elettorali.
 
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